Art. 264 (Requisiti formali dei mandati) Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene, quando la legge non richiede altri elementi: 1° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga ad identificarlo e se e' possibile l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova: 2° un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono; 3° la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere ed il sigillo dell'ufficio. Nel mandato di cattura se occorre ed e' possibile sono indicati anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'Autorita' che ha emesso il mandato. Nel mandato di comparizione o d'accompagnamento sono indicati l'Autorita', davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi di urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.