(Codice di procedura penale-art. 264)
 
                              Art. 264 
 
                   (Requisiti formali dei mandati) 
 
  Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene,  quando
la legge non richiede altri elementi: 
 
  1°  le   generalita'   dell'imputato   o   quant'altro   valga   ad
identificarlo e se  e'  possibile  l'indicazione  del  luogo  in  cui
probabilmente si trova: 
 
  2° un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di
legge che lo prevedono; 
 
  3° la data, la sottoscrizione del magistrato che lo  emette  e  del
cancelliere ed il sigillo dell'ufficio. 
 
  Nel mandato di cattura se occorre ed  e'  possibile  sono  indicati
anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso e' contenuto l'ordine
di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione  dell'Autorita'
che ha emesso il mandato. 
 
  Nel mandato  di  comparizione  o  d'accompagnamento  sono  indicati
l'Autorita', davanti alla quale l'imputato deve comparire, il  luogo,
il giorno e l'ora della comparizione. 
 
  Per il mandato di comparizione il termine per comparire e'  di  tre
giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il  giudice  puo'
abbreviare il termine per motivi di urgenza,  lasciando  all'imputato
il tempo strettamente necessario per presentarsi.