Art. 265 (Nullita' dei mandati) Il mandato e' nullo: 1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire; 2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' prescritto o autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.