(Codice di procedura penale-art. 265)
 
                              Art. 265 
 
                       (Nullita' dei mandati) 
 
  Il mandato e' nullo: 
 
  1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso,
se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato,  ovvero
se vi e' incertezza assoluta  circa  il  luogo  o  il  tempo  in  cui
l'imputato deve compatire; 
 
  2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato  che  lo  ha
emesso. 
 
  Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato
nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e'  prescritto  o
autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si
e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire. 
 
  L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli
ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della  notificazione
dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.