(Codice di procedura penale-art. 266)
 
                              Art. 266 
 
                      (Esecuzione dei mandati) 
 
  Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato. 
 
  I mandati d'accompagnamento, d'arresto e  di  cattura,  quando  non
devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra  causa,
sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia  giudiziaria  o
della forza pubblica,  i  quali  consegnano  all'imputato  copia  del
mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione.  Se
non trovano l'imputato, dopo aver  esaurito  le  ricerche  opportune,
compilano il  processo  verbale,  esponendo  le  indagini  fatte.  Il
processo verbale e' in  ogni  caso  trasmesso  all'Autorita'  che  ha
emesso il mandato.