Art. 266 (Esecuzione dei mandati) Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.