(Codice di procedura penale-art. 267)
 
                              Art. 267 
 
         (Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati) 
 
  Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso  il  mandato  o
l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui
deve  essere  eseguito,  gli  ufficiali  ed  agenti   della   polizia
giudiziaria o  della  forza  pubblica  non  possono,  per  eseguirlo,
introdursi nelle abitazioni o nei luoghi  chiusi  adiacenti  ad  esse
dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole. 
 
  Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine  di  cattura  o
d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato  voglia
sottrarsi all'esecuzione o  che  il  ritardo  possa  cagionare  gravi
difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte
il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire  nei  luoghi  predetti
incondizionatamente anche di notte.