Art. 267 (Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati) Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole. Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.