Art. 268 (Latitanza) E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, d'arresto o di carcerazione. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato o l'ordine di cattura, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.