(Codice di procedura penale-art. 268)
 
                              Art. 268 
 
                             (Latitanza) 
 
  E' latitante chi volontariamente si sottrae  all'esecuzione  di  un
mandato di cattura ovvero di un ordine di  cattura,  d'arresto  o  di
carcerazione. 
 
  La qualita'  di  latitante  permane  fino  a  che  sia  pronunciata
sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato o  l'ordine  di
cattura, ovvero sia estinto il  reato  per  il  quale  fu  emesso  il
predetto ordine o mandato o sia  estinta  la  pena  per  l'esecuzione
della quale fu emesso l'ordine di carcerazione. 
 
  Quando  alla  latitanza   sono   attribuiti   determinati   effetti
giuridici,  questi  si  verificano  anche   se   essa   riguarda   un
procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti  medesimi
debbono verificarsi. 
 
  Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.