(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 192)
 
                              Art. 192. 
 
                       (Art. 196 T. U. 1926). 
 
  Oltre a quanto e' disposto  dall'articolo  precedente,  l'autorita'
locale di pubblica sicurezza ha facolta' di impedire  che  un  locale
possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo  ritenga
opportuno nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o
dell'ordine pubblico. 
 
  Nessun locale puo' essere adibito ad uso di  meretricio  contro  la
volonta' del proprietario  o  di  chiunque  altro  abbia  diritto  di
disporre del locale stesso. 
 
  Non puo' neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua
speciale ubicazione  e  particolarmente  perche'  vicino  ad  edifizi
destinati all'istruzione, o  all'educazione  o  al  culto,  oppure  a
caserme, a mercati o  ad  altri  luoghi  di  pubblica  riunione  puo'
offrire, a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza, occasione a
scandalo. 
 
  Quando un locale, gia' dichiarato di meretricio, viene  a  trovarsi
nelle condizioni suddette, ne e' ordinata la chiusura.