(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 194)
 
                              Art. 194. 
 
                       (Art. 199 T. U. 1926). 
 
  Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il
locale stesso o i suoi accessi senza permesso  dell'autorita'  locale
di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un  anno
e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed  e'  obbligato  a
ridurre le cose in pristino. 
 
  Alla  stessa   pena   soggiace   l'esercente   che   non   notifica
all'autorita' di pubblica  sicurezza  le  generalita'  delle  persone
ammesse all'esercizio  del  meretricio  ovvero  scientemente,  o  per
incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette  che
vi  rimangano,  anche  temporaneamente,  donne  affette  da  malattie
celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.