Art. 194. (Art. 199 T. U. 1926). Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed e' obbligato a ridurre le cose in pristino. Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.