Art. 196. (Art. 201 T. U. 1926). Nei locali di meretricio sono vietati: a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ; b) lo spaccio di cibi e bevande; c) l'accesso dei minori degli anni diciotto. E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.