(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 196)
 
                              Art. 196. 
 
                       (Art. 201 T. U. 1926). 
 
  Nei locali di meretricio sono vietati: 
 
  a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ; 
 
  b) lo spaccio di cibi e bevande; 
 
  c) l'accesso dei minori degli anni diciotto. 
 
  E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con
strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato  di
ubbriachezza. 
 
  Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con  l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.