Art. 199. (Art. 204 T. U. 1926). L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, e' punito, quando il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.