(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 199)
 
                              Art. 199. 
 
                       (Art. 204 T. U. 1926). 
 
  L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna
di  lasciare  il  locale  stesso,  anche  se  essa  vi  sia   entrata
spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto
qualunque promessa, obbligazione o debito, e' punito, quando il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi  a  un
anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.