(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 200)
 
                              Art. 200. 
 
                       (Art. 205 T. U. 1926). 
 
  Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti  l'autorita'  di
pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali  di  meretricio  nei
casi seguenti : 
 
  1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di
malattie celtiche; 
 
  2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ; 
 
  3°  quando  risulta  che  nei  locali  sono  sottratte  donne  alle
ispezioni o alle visite ordinate dall'autorita' di pubblica sicurezza
o sanitaria o  che  una  donna  allontanata  per  malattia  e'  stata
nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ; 
 
  4° quando si e' impedito o tentato di impedire o in qualsiasi  modo
si e' ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti  di  pubblica
sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si e' impedito o si
e' tentato di impedire o in  qualunque  modo  ostacolato  l'esercizio
delle loro funzioni; 
 
  5° nel caso  di  recidiva  nelle  contravvenzioni  prevedute  dagli
articoli 195 e 196; 
 
  6° quando chi ha diritto di disporre del  locale  dichiara  di  non
volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne  che  la
concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da  chi
poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non  puo'  essere
ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito  se  questo  fu
fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine  all'uopo
stabilito dall'autorita' di pubblica sicurezza.