Art. 203. (Art. 209 T. U. 1926). Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.