(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 203)
 
                              Art. 203. 
 
                       (Art. 209 T. U. 1926). 
 
  Chi  ha  esercitato  un  locale  dichiarato  o  non  dichiarato  di
meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti,
ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche  a  titolo  di
colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per  contravvenzione  alle
disposizioni di questo capo, non puo'  condurre  lo  stesso  o  altro
locale di meretricio per la durata di anni cinque.