(Testo unico-art. 129)
                              Art. 129. 
 
(Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102  -
    Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Presso le Universita' e gli Istituti superiori  prestano  servizio,
in  relazione  alle  esigenze  delle  Facolta'  e   Scuole   che   li
costituiscono, aiuti, assistenti e lettori. 
  Tali  categorie  di  personale   sono   a   carico   del   bilancio
dell'Universita' o  Istituto,  ed  il  loro  stato  giuridico  ed  il
trattamento  economico  e  di   quiescenza   sono   determinati   nel
regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono
deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del
presente Capo. 
  Il riparto di detto  personale  tra  le  cattedre  e  gli  Istituti
scientifici  delle  varie  Facolta'  e  Scuole  e'  determinato   dal
Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico,  udite
le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.