(Testo unico-art. 130)
                              Art. 130. 
 
(Art. 64, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.
33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 26, commi 1°  e
3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno  1932,
                              n. 812). 
 
  Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame  tra
laureati  o  diplomati  secondo  modalita'  che  sono  stabilite  dal
regolamento generale universitario; sono nominati  dal  Consiglio  di
amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di
anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia. 
  Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente  dei  Regi  Istituti
superiori d'architettura e delle  cattedre  di  disegno  delle  Regie
Universita' e dei Regi  Istituti  superiori  possono  prendere  parte
anche coloro che, sforniti  di  laurea  abbiano  titoli  riconosciuti
adeguati dal competente Consiglio di Facolta'. 
  I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto  grado
incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti. 
  Ai posti di aiuto e assistente  puo'  provvedersi,  oltre  che  per
concorso, mediante trasferimento  di  aiuti  e  assistenti  di  ruolo
appartenenti ad altri  Istituti  d'istruzione  superiore,  sempreche'
trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente
e' addetto o ad una parte di essa, previa  richiesta  del  professore
interessato e col consenso dell'aiuto  o  dell'assistente.  Non  sono
dovute, in tal caso, indennita' di trasferimento. 
  Ai posti  di  aiuto  puo'  provvedersi,  oltre  che  per  concorso,
mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre
anni di lodevole servizio; la promozione e' deliberata su proposta  o
designazione del professore ufficiale della materia.