Art. 131. (Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente. Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 115 i predetti professori possono peraltro essere temporaneamente comandati presso Universita' o Istituti superiori per esercitarvi funzioni di aiuto o assistente.