(Testo unico-art. 131)
                              Art. 131. 
 
(Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma  1°,
             R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi  d'istruzione  e'
incompatibile con quello di aiuto o di assistente. 
  Nelle forme e  sotto  le  condizioni  prescritte  dall'art.  115  i
predetti professori possono peraltro essere temporaneamente comandati
presso Universita' o Istituti superiori per esercitarvi  funzioni  di
aiuto o assistente.