(Testo unico-art. 132)
                              Art. 132. 
 
(Art. 64, commi 3° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 102 -  Art.
26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.  1227  -  Legge  16
                        giugno 1932, n. 812). 
 
  Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito  a  concorso,  dopo
cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono  essere
assunti  indistintamente  nei  ruoli  dei  professori  di  tutti  gli
Istituti medi d'istruzione di primo e secondo  grado  dipendenti  dal
Ministero  dell'educazione  nazionale,  sempreche'   all'atto   della
cessazione  dall'ufficio  siano  disponibili  posti  di  ruolo  negli
Istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario  e  per
l'insegnamento di materie o gruppi di  materie  che  a  giudizio  del
Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano
corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre,  cui  gli
interessati erano addetti in qualita' di aiuti o assistenti. 
  Coloro che sono  stati  assunti  in  virtu'  del  comma  precedente
possono chiedere il riconoscimento di non  piu'  di  cinque  anni  di
servizio quali aiuti o assistenti,  ai  fini  del  Conseguimento  del
diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al  pagamento  di  un
contributo  nella   misura   e   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613. 
  Ove  invece  le  Universita'  o  gli  Istituti   superiori,   donde
provengono, abbiano  per  tali  categorie  di  personale  ordinamenti
propri sulle pensioni, tutti gli  anni  di  servizio  quali  aiuti  o
assistenti sono interamente computati agli effetti della  pensione  e
gli oneri relativi  vengono  ripartiti  tra  Stato  e  Universita'  o
Istituti in conformita' di quanto dispone l'articolo  48  del  T.  U.
delle leggi sulle pensioni, approvato  con  R.  decreto  21  febbraio
1895, n. 70.