(Testo unico-art. 133)
                              Art. 133. 
 
   (Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito  a  concorso,
oltre quanto  e'  stabilito  dall'articolo  precedente  per  il  loro
passaggio nei ruoli degl'Istituti medi  d'istruzione,  possono,  dopo
cinque anni di lodevole servizio,  ottenere  il  passaggio  in  altre
carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le
modalita' del passaggio, saranno determinate con  decreto  Reale,  da
emanarsi su proposta del  Ministro  per  l'educazione  nazionale,  di
concerto col Ministro  per  le  finanze  e  con  gli  altri  Ministri
interessati.