(Testo unico-art. 134)
                              Art. 134. 
 
 (Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio  per
oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito  l'abilitazione  alla
libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti  in  servizio
oltre il sessantesimo anno di eta'.