(Testo unico-art. 135)
                              Art. 135. 
 
 (Art. 26, comma 1° e 27, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  In luogo di  assistenti  ordinari  e  in  determinate  circostanze,
possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i
cui obblighi di servizio e la  cui  retribuzione  saranno,  caso  per
caso, stabiliti  dal  Consiglio  d'amministrazione.  La  retribuzione
sara' in  ogni  caso  inferiore  a  quella  iniziale  spettante  agli
assistenti ordinari.  All'uopo  e'  necessaria  l'autorizzazione  del
Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli
assistenti  straordinari  possono  essere  confermati  con  le  norme
vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari. 
  Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti,  di  cui  agli  articoli
precedenti, possono  essere  nominati,  con  decreto  del  rettore  o
direttore, su designazione del professore  ufficiale  della  materia,
aiuti ed assistenti volontari. 
  Gli aiuti e gli  assistenti  volontari  devono  essere  scelti  tra
laureati e diplomati, esclusi i  parenti  od  affini  del  professore
ufficiale, fino al quarto grado incluso.