Art. 136. (Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non puo' essere superiore a quello dei medesimi. Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.