(Testo unico-art. 136)
                              Art. 136. 
 
(Art. 26, comma 1°, e art.  28,  decreto-legge  28  agosto  1931,  n.
                               1227). 
 
  Alle cattedre  di  lingue  e  letterature  possono  essere  annessi
lettorati per le esercitazioni relative. 
  Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli
aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico  non  puo'
essere superiore a quello dei medesimi. 
  Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi  dal
requisito della cittadinanza italiana.