Art. 174.
(Adunanza dei creditori).
L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato.
Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale,
con procura che puo' essere scritta senza formalita' sull'avviso di
convocazione.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire
personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal
giudice delegato, puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore
e gli obbligati in via di regresso.