(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 176)
                              Art. 176. 
          (Ammissione provvisoria dei crediti contestati). 
 
  Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto  o  in
parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo  delle
maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla
sussistenza dei crediti stessi. 
  I creditori esclusi  possono  opporsi  all'esclusione  in  sede  di
omologazione del concordato  nel  caso  in  cui  la  loro  ammissione
avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.