(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 177)
                              Art. 177. 
          (Maggioranza per l'approvazione del concordato). 
 
  Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori
votanti, la quale rappresenti due terzi della totalita'  dei  crediti
ammessi al voto. 
  I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni  del  debitore
non  partecipano  al  voto  a  meno  che  rinuncino  al  diritto   di
prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale  purche'  non  sia
inferiore  alla  terza  parte  dell'intero  credito  tra  capitale  e
accessori. 
  Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo  o
e' posteriormente annullato o risoluto.  Il  voto  di  adesione  dato
senza   dichiarazione   di   limitata   rinuncia   importa   rinuncia
all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito. 
  Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze  il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno  prima
della proposta di concordato.