Art. 177.
(Maggioranza per l'approvazione del concordato).
Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori
votanti, la quale rappresenti due terzi della totalita' dei crediti
ammessi al voto.
I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore
non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di
prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale purche' non sia
inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e
accessori.
Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o
e' posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato
senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia
all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito.
Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.