(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 178)
                              Art. 178. 
               (Adesioni alla proposta di concordato). 
 
  Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori  sono  inseriti  i
voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa
dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. 
  Il processo verbale  e'  sottoscritto  dal  giudice  delegato,  dal
commissario e dal cancelliere. 
  Se  nel  giorno  stabilito  non  e'  possibile  compiere  tutte  le
operazioni, la  loro  continuazione  viene  rimessa  dal  giudice  ad
un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno  di  avviso
agli assenti. 
  Le adesioni, pervenute per  telegramma  o  per  lettera  nei  venti
giorni successivi  alla  chiusura  del  verbale,  sono  annotate  dal
cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato e' stato approvato
dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale
maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalita' dei  crediti,
le adesioni sono valutate agli effetti del computo della  maggioranza
dei crediti.