Art. 178.
(Adesioni alla proposta di concordato).
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i
voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa
dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato, dal
commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le
operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad
un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso
agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti
giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato e' stato approvato
dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale
maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalita' dei crediti,
le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza
dei crediti.