Art. 225.
(Concessione di servizi).
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono
esercitati per concessione.
E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi
pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui
questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del
servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti
nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo
sono stabilite dal regolamento.