(Codice della navigazione-art. 225)
                              Art. 225. 
                      (Concessione di servizi). 
 
  I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono
esercitati per concessione. 
 
  E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei  servizi
pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. 
 
  I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui
questi deve essere fornito, le tariffe  e  le  altre  condizioni  del
servizio, e l'eventuale prestazione di una  cauzione  sono  stabiliti
nella relativa convenzione. 
 
  Le norme relative alle concessioni previste nel  presente  articolo
sono stabilite dal regolamento.