(Codice della navigazione-art. 227)
                              Art. 227. 
        (Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza). 
 
  Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi  e  i
galleggianti sono autorizzati al trasporto e  al  rimorchio  mediante
annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.