(Codice della navigazione-art. 229)
                              Art. 229. 
                             (Tariffe). 
 
  Il ministro  per  le  comunicazioni  stabilisce  le  modalita'  dei
servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i  minimi  delle
tariffe. 
 
  In caso di contravvenzione l'autorizzazione puo' essere revocata.