(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 284)
                              Art. 284. 
               (Esami presso gli uffici circondariali) 
 
 
  Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per  il
traffico locale, di capo barca per la pesca  costiera,  di  motorista
abilitato, di marinaio  motorista  e  per  l'abilitazione  a  maestro
d'ascia sono  tenute,  presso  gli  uffici  circondariali  marittimi,
sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre. 
  Possono, inoltre, essere autorizzate dal  capo  del  compartimento,
fuori dei mesi nei quali sono  tenute  sessioni  ordinarie,  sessioni
straordinarie  di  esami  per  i  conseguimento  di  uno  dei  titoli
professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente
articolo presso gli uffici circondari ai quali siano state presentate
domande da almeno cinque aspiranti.