Art. 285. (Avviso) Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorita' marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati: a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; b) i documenti prescritti; c) il programma degli esami; d) ogni altra opportuna indicazione. Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.