(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 285)
                              Art. 285. 
                              (Avviso) 

 
  Sessanta  giorni  prima  dell'apertura  della  sessione  di   esami
l'autorita' marittima mercantile pubblica nella  propria  sede  e  fa
pubblicare presso i  dipendenti  uffici  un  avviso  nel  quale  sono
indicati: 
    a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; 
    b) i documenti prescritti; 
    c) il programma degli esami; 
    d) ogni altra opportuna indicazione. 
  Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo  282,  e  pubblicato
anche presso tutti gli uffici compartimentali.