(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 287)
                              Art. 287. 
                        (Inizio degli esami) 

 
  Prima dell'inizio degli esami la  commissione  esaminatrice  prende
conoscenza dell'elenco degli aspiranti ammessi all'esame. 
  La commissione esaminatrice, immediatamente  prima  dell'inizio  di
ciascuna prova scritta,  prepara  tre  temi  e  li  chiude  in  buste
suggellate. 
  Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai  membri
della commissione e dal segretario, solo conservate dal presidente. 
  All'ora  stabilita  per  ciascuna  piova,  il   presidente   della,
commissione fa procedere  all'appello  nominativo  dei  candidati  e,
previo accertamento della loro identita' personale, li  fa  collocare
in modo che non possano comunicare tra loro. 
  Fatta  constatare  l'integrita'  della  chiusura  delle  tre  buste
contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di  uno  dei
candidati il tema da svolgere.