(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 288)
                              Art. 288. 
                  (Esecuzione delle prove scritte) 

 
  Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra  di
loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di  qualsiasi
specie ne' carta da scrivere, e i lavori devono, a pena di  nullita',
essere scritti esclusivamente su carta fornita  dall'amministrazione,
portante  il  timbro  d'ufficio  e  la  firma  di  un  membro   della
commissione esaminatrice. 
  I candidati possono consultare solo le pubblicazioni  eventualmente
stabilite dalla commissione. 
  Il concorrente che contravviene  a  tali  disposizioni  e'  escluso
dall'esame. 
  Per  assicurare  l'osservanza  delle  disposizioni  stesse  e   per
vigilare sul regolare  svolgimento  degli  esami,  due  membri  della
commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. 
  Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito
dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono  ritirati
anche se incompleti. 
  Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena  di  nullita',  senza
apporvi la firma o altro  contrassegno,  lo  pone  entro  una  busta,
unitamente ad altra di  minore  formato,  debitamente  chiusa,  nella
quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome  e  paternita'.
Chiusa, quindi, anche la busta piu' grande,  la  consegna  ai  membri
presenti della commissione, i quali appongono sulla busta  stessa  la
propria firma con l'indicazione della data e dell'ora della consegna. 
  Al termine di ogni prova d'esame le buste vengono  raccolte  in  un
piego che e' suggellato dal presidente e da lui  firmato,  unitamente
ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario. 
  Ciascuno  dei  pieghi  contenenti  i  lavori,   e'   aperto   dalla
commissione all'atto in cui  e'  iniziata  la  revisione  dei  lavori
stessi. 
  Il riconoscimento dei nomi deve  essere  fatto  dopo  che  tutti  i
lavori scritti siano stati giudicati.