Art. 288. (Esecuzione delle prove scritte) Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie ne' carta da scrivere, e i lavori devono, a pena di nullita', essere scritti esclusivamente su carta fornita dall'amministrazione, portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni e' escluso dall'esame. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti. Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullita', senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternita'. Chiusa, quindi, anche la busta piu' grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione della data e dell'ora della consegna. Al termine di ogni prova d'esame le buste vengono raccolte in un piego che e' suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario. Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, e' aperto dalla commissione all'atto in cui e' iniziata la revisione dei lavori stessi. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.