(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 290)
                              Art. 290. 
                    (Ammissione agli esami orali) 

 
  I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il  voto  di
sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere  gli  esami
orali e gli esperimenti pratici. 
  I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e
agli esperimenti pratici;  inoltre  un  elenco  di  essi,  in  ordine
alfabetico, e' pubblicato nell'albo dell'ufficio che  ha  bandito  il
concorso.