(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 292)
                              Art. 292. 
                       (Risultato degli esami) 

 
  I candidati che  conseguono  la  media  di  almeno  sei  decimi  mi
ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di  prove  orali
e, ove sia  prescritto,  nell'esperimento  pratico,  sono  dichiarati
idonei. 
  Quelli che non conseguono l'idoneita'  non  possono  presentarsi  a
nuovo esame se non sono trascorsi almeno sei mesi dall'apertura della
sessione cui hanno partecipato e devono, in ogni caso, ripetere tutte
le prove.