(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 293)
                              Art. 293. 
                        (Verbale degli esami) 

 
  Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni  adottate  dalla
commissione e del risultato degli  esami  dei  singoli  candidati  e'
redatto, per ogni seduta, processo verbale  che  e'  sottoscritto  da
tutti i commissari e dal segretario. 
  Al termine della sessione  viene  redatto  altro  processo  verbale
riassuntivo dei risultati degli esami.