(Trattato-art. 137)
                              Art. 137 
 
  La Corte di giustizia e' composta di sette giudici. 
  La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. 
  Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni,  ciascuna
delle quali sara' composta di tre o cinque  giudici,  allo  scopo  di
procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o  di  giudicare
determinate categorie di  affari,  alle  condizioni  previste  da  un
regolamento a tal fine stabilito. 
  La Corte di giustizia si riunisce sempre  in  seduta  plenaria  per
pronunciarsi negli affari di cui e' investita da parte di  uno  Stato
membro o di un'istituzione della Comunita', e cosi' pure quando  deve
pronunciarsi su questioni pregiudiziali  che  le  sono  sottoposte  a
norma dell'art. 150. 
  Ove cio' sia richiesto dalla  Corte  di  giustizia,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero  dei  giudici  e
apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e  terzo  e  all'art.
139, secondo comma.