Art. 137 La Corte di giustizia e' composta di sette giudici. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', e cosi' pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 150. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 139, secondo comma.