(Trattato-art. 139)
                              Art. 139 
 
  I giudici e gli avvocati  generali,  scelti  tra  personalita'  che
offrano tutte le  garanzie  di  indipendenza,  e  che  riuniscano  le
condizioni richieste per l'esercizio,  nei  rispettivi  paesi,  delle
piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di
notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni  dai
governi degli Stati membri. 
  Ogni tre anni si procede a un rinnovamento  parziale  dei  giudici.
Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I  tre  giudici
la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine  del  primo
periodo di tre anni sono designati a sorte. 
  Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli  avvocati
generali. L'avvocato generale, la  cui  designazione  e'  soggetta  a
rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a
sorte. 
  I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati. 
  I giudici designano tra loro, per tre  anni,  il  presidente  della
Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.