(Trattato-art. 145)
                              Art. 145 
 
  La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso
una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili
le disposizioni dell'art. 83, invita lo Stato membro  cui  appartiene
la  persona  o  impresa  in  causa  a  prendere  nei  riguardi  della
violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale. 
  Qualora lo Stato interessato  non  eserciti,  nel  termine  fissato
dalla Commissione, l'azione che tale invito importa,  la  Commissione
puo' adire la Corte di giustizia per  far  constatare  la  violazione
contestata alla persona o all'impresa in causa.