(Trattato-art. 147)
                              Art. 147 
 
  Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia  dichiara  nullo  e
non avvenuto l'atto impugnato. 
  Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia,
ove  lo  reputi  necessario,  precisa  gli  effetti  del  regolamento
annullato che devono essere considerati come definitivi.