(Trattato-art. 148)
                              Art. 148 
 
  Qualora, in violazione del presente Trattato,  il  Consiglio  o  la
Commissione si astengano dal pronunciarsi,  gli  Stati  membri  e  le
altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia
per far constatare tale violazione. 
  Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia
stata preventivamente richiesta di agire.  Se,  allo  scadere  di  un
termine di due mesi da tale richiesta,  l'istituzione  non  ha  preso
posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine  di
due mesi. 
  Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la  Corte  di  giustizia
alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare  a  una
delle istituzioni della Comunita' di aver omesso di emanare nei  suoi
confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.