Art. 149 L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 188, secondo comma.