(Trattato-art. 149)
                              Art. 149 
 
  L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia
stata dichiarata contraria al presente Trattato, e tenuta a  prendere
i provvedimenti  che  l'esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di
giustizia importa. 
  Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente  risultante  dalla
applicazione dell'art. 188, secondo comma.