Art. 172. Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiale giudiziario che saranno banditi entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente Ordinamento, anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni e siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 160, primo comma. Possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari di eta' non superiore agli anni 45 che siano in possesso degli altri necessari requisiti. Tale limite di eta' non puo' essere ulteriormente elevato per effetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Sono applicabili ai concorsi ai posti di ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. A tale effetto e' in facolta' dell'Amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando in tal caso un'aliquota dei posti a favore dei candidati che abbiano superato la prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tal caso la Commissione prevista dall'art. 7 sara' integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca.