(Allegato- art. 172)
                              Art. 172. 
 
  Possono partecipare ai concorsi a posti  di  ufficiale  giudiziario
che saranno banditi entro cinque anni dalla  entrata  in  vigore  del
presente Ordinamento, anche gli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  che
abbiano prestato lodevole servizio per un  periodo  continuativo  non
inferiore a otto anni e  siano  in  possesso  del  titolo  di  studio
previsto dall'art. 160, primo comma. 
  Possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero di  grazia  e
giustizia  gli  ufficiali  giudiziari  e   gli   aiutanti   ufficiali
giudiziari di eta' non superiore agli anni 45 che siano  in  possesso
degli altri necessari requisiti. 
  Tale limite di eta'  non  puo'  essere  ulteriormente  elevato  per
effetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. 
  Sono applicabili ai concorsi ai posti di ufficiale  giudiziario  ed
aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui agli articoli 1
e 3 del decreto Presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396,  concernente
le norme di attuazione dello Statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige. 
  A tale effetto e' in facolta' dell'Amministrazione di  prescrivere,
nei singoli bandi di concorso, la  lingua  tedesca  come  materia  di
esame facoltativa, riservando in tal caso  un'aliquota  dei  posti  a
favore dei candidati che abbiano superato la prova e siano  risultati
idonei nelle prove obbligatorie. In tal caso la Commissione  prevista
dall'art. 7 sara' integrata da un componente per  l'esame  di  lingua
tedesca.