Art. 173. I messi di conciliazione che all'entrata in vigore del presente Ordinamento esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 31 e 166 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando persista la condizione prevista dal citato art. 31.