(Allegato- art. 173)
                              Art. 173. 
 
  I messi di conciliazione che all'entrata  in  vigore  del  presente
Ordinamento esercitano le funzioni  di  ufficiale  giudiziario  o  di
aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 31 e 166 della
legge 18 ottobre 1951, n. 1128, continuano ad  esercitare  le  stesse
funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando  persista
la condizione prevista dal citato art. 31.