(Allegato- art. 175)
                              Art. 175. 
 
  Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello
Stato, prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre  1951,  n.
1128, possono riscattare ai fini del trattamento  di  quiescenza  gli
anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.