Art. 200. La Direzione generale del tesoro e' alla immediata dipendenza del ministro del tesoro. Essa invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformita' dei bilanci e delle leggi vigenti, e alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al tesoro; sopraintende al versamento nelle tesorerie di tutte le entrate riscosse; dirige ed ordina il movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati e i ruoli di spese fisse spediti dai Ministeri, compartendo i relativi ordini agli uffici ed agli agenti che debbono curarne la estinzione; e tiene esatta registrazione di ogni operazione finanziaria e di tesoreria secondo gli ordini e gli incarichi avuti dal ministro del tesoro (1). --------------- (1) Art. 22 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.