(Regolamento-art. 200)
 
                              Art. 200. 
 
  La Direzione generale del tesoro e' alla immediata  dipendenza  del
ministro del tesoro. 
 
  Essa invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformita'
dei bilanci e delle leggi vigenti, e alla riscossione di  ogni  somma
dovuta direttamente  al  tesoro;  sopraintende  al  versamento  nelle
tesorerie di tutte le entrate riscosse; dirige ed ordina il movimento
dei fondi; ammette a pagamento i mandati e i  ruoli  di  spese  fisse
spediti dai Ministeri, compartendo i relativi ordini agli  uffici  ed
agli agenti  che  debbono  curarne  la  estinzione;  e  tiene  esatta
registrazione di ogni operazione finanziaria e di  tesoreria  secondo
gli ordini e gli incarichi avuti dal ministro del tesoro (1). 
 
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          (1) Art. 22 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.