(Regolamento-art. 201)
 
                              Art. 201. 
 
  Agli  effetti  della  vigilanza  sulle  riscossioni  delle  imposte
dirette e sul versamento di tutte  le  somme  nelle  tesorerie  dello
Stato, il  direttore  generale  del  tesoro,  in  rappresentanza  del
ministro del tesoro, e'  investito  di  un'autorita'  speciale  sugli
agenti della percezione delle imposte  e  su  tutti  coloro  i  quali
riscuotono e maneggiano denari dello Stato. 
 
  Egli ha, nella stessa qualita', la rappresentanza  giuridica  dello
Stato contro i detentori  del  pubblico  denaro,  non  che  contro  i
debitori di esso per somme accertate, liquide e gia' scadute  a  loro
carico. 
 
  Il  direttore  generale  del  tesoro  ha  pure  la   rappresentanza
giuridica  dello  Stato  per  i   pignoramenti,   i   sequestri,   le
opposizioni, le cessioni o delegazioni, e per  ogni  altro  atto  che
abbia lo scopo di impedire, o trattenere il  pagamento  di  qualunque
somma nei casi dalla legge permessi.