Art. 201. Agli effetti della vigilanza sulle riscossioni delle imposte dirette e sul versamento di tutte le somme nelle tesorerie dello Stato, il direttore generale del tesoro, in rappresentanza del ministro del tesoro, e' investito di un'autorita' speciale sugli agenti della percezione delle imposte e su tutti coloro i quali riscuotono e maneggiano denari dello Stato. Egli ha, nella stessa qualita', la rappresentanza giuridica dello Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori di esso per somme accertate, liquide e gia' scadute a loro carico. Il direttore generale del tesoro ha pure la rappresentanza giuridica dello Stato per i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni, e per ogni altro atto che abbia lo scopo di impedire, o trattenere il pagamento di qualunque somma nei casi dalla legge permessi.