Art. 202. La Direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle cessate Amministrazioni degli antichi Stati; tiene i conti correnti con le diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformita' degli ordini e degli incarichi ricevuti dal ministro del tesoro, gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il riscatto e il rimborso della rendita consolidata e dei debiti redimibili, e per ogni altra operazione finanziaria. Sopraintende al servizio delle zecche e alla fabbricazione dei biglietti di Stato. Provvede al servizio dei buoni del Tesoro, delle anticipazioni dovute dagli istituti di emissione ed alle operazioni di banca occorrenti pel servizio del Tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi alle pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato. Il direttore generale del tesoro e' altresi' incaricato e responsabile della gestione del portafoglio dello Stato.