(Regolamento-art. 202)
 
                              Art. 202. 
 
  La Direzione generale  del  tesoro  provvede  alla  gestione  degli
stralci delle cessate Amministrazioni degli antichi  Stati;  tiene  i
conti correnti con le diverse aziende delle quali le tesorerie  dello
Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformita'  degli
ordini e degli incarichi ricevuti dal ministro del tesoro,  gli  atti
occorrenti  per  le  negoziazioni,  l'emissione,  il  riscatto  e  il
rimborso della rendita consolidata e dei  debiti  redimibili,  e  per
ogni altra operazione finanziaria. 
 
  Sopraintende al servizio delle  zecche  e  alla  fabbricazione  dei
biglietti di Stato. 
 
  Provvede al servizio dei  buoni  del  Tesoro,  delle  anticipazioni
dovute dagli istituti  di  emissione  ed  alle  operazioni  di  banca
occorrenti pel servizio del Tesoro, e tiene la gestione dei  rimborsi
e concorsi alle pubbliche spese, da qualunque ente o  persona  dovuti
al tesoro dello Stato. 
 
  Il  direttore  generale  del  tesoro  e'  altresi'   incaricato   e
responsabile della gestione del portafoglio dello Stato.