(Regolamento-art. 203)
 
                              Art. 203. 
 
  Presso la Direzione generale del tesoro, oltre le scritture come in
tutte le altre Amministrazioni  centrali,  debbono  essere  tenuti  i
seguenti registri ausiliari: 
 
    1° registro delle entrate, in cui sono  notate  distintamente  le
somme approvate e quelle versate nelle tesorerie dello Stato; 
 
    2°  registro  delle  spese,  in  cui  distintamente  per  ciascun
capitolo de' bilanci sono allibrate le somme approvate, e  quelle  di
cui viene disposto il pagamento con mandati o ruoli; 
 
    3° registro delle entrate accertate,  non  riscosse  ne'  versate
negli esercizi chiusi; 
 
    4° registro delle spese ordinate  e  non  pagate  negli  esercizi
chiusi; 
 
    5° registro delle entrate proprie della  Direzione  generale  del
tesoro, con un conto per ciascun debitore; 
 
    6° registri pei conti delle imposte dirette e delle  altre  somme
dovute direttamente al Tesoro a scadenze  fisse,  per  allibrarvi  le
somme risultanti da ruoli, obbliganze o dazzaiuoli, e quelle versate; 
 
    7° registro dei tesorieri, da cui si desuma per ciascuno di  essi
ogni specie di incasso e di pagamento; 
 
    8° registri per allibrazioni di tutte le  operazioni  finanziarie
di tesoreria  ordinate  dal  ministro  del  tesoro,  cioe'  prestiti,
cambiali, ecc.; 
 
    9° registri dei buoni del tesoro, dei vaglia  del  tesoro  e  dei
fondi somministrati; 
 
   10° registro di carico e scarico dei bollettari per  le  quietanze
dei tesorieri e pei vaglia del tesoro; 
 
   11° e tutti  quegli  altri  registri  che  fossero  necessari  per
descrivere la gestione del tesoro.