Art. 203. Presso la Direzione generale del tesoro, oltre le scritture come in tutte le altre Amministrazioni centrali, debbono essere tenuti i seguenti registri ausiliari: 1° registro delle entrate, in cui sono notate distintamente le somme approvate e quelle versate nelle tesorerie dello Stato; 2° registro delle spese, in cui distintamente per ciascun capitolo de' bilanci sono allibrate le somme approvate, e quelle di cui viene disposto il pagamento con mandati o ruoli; 3° registro delle entrate accertate, non riscosse ne' versate negli esercizi chiusi; 4° registro delle spese ordinate e non pagate negli esercizi chiusi; 5° registro delle entrate proprie della Direzione generale del tesoro, con un conto per ciascun debitore; 6° registri pei conti delle imposte dirette e delle altre somme dovute direttamente al Tesoro a scadenze fisse, per allibrarvi le somme risultanti da ruoli, obbliganze o dazzaiuoli, e quelle versate; 7° registro dei tesorieri, da cui si desuma per ciascuno di essi ogni specie di incasso e di pagamento; 8° registri per allibrazioni di tutte le operazioni finanziarie di tesoreria ordinate dal ministro del tesoro, cioe' prestiti, cambiali, ecc.; 9° registri dei buoni del tesoro, dei vaglia del tesoro e dei fondi somministrati; 10° registro di carico e scarico dei bollettari per le quietanze dei tesorieri e pei vaglia del tesoro; 11° e tutti quegli altri registri che fossero necessari per descrivere la gestione del tesoro.