(Regolamento-art. 160)
                              Art. 160 
                      Giornale radiotelegrafico 
 1. Il giornale radiotelegrafico  prescritto  dal  regolamento  delle
radiocomunicazioni per le navi dotate  di  stazione  radiotelegrafica
deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e  deve  essere
conservato nella cabina radiotelegrafica. 
 2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare  nel  registro  il
suo nome, l'ora in cui inizia e cessa il servizio di guardia e  tutti
gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il
suo turno  di  guardia,  in  particolare  quelli  che  riguardano  la
sicurezza della vita umana in mare. 
 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: 
 a)   le   registrazioni    prescritte    dal    regolamento    delle
radiocomunicazioni; 
 b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la  data  di
carica); 
 c) dichiarazione giornaliera che la prescrizione della  lettera  g),
regola 10, capitolo IV della convenzione e' stata osservata; 
 d) dettagli  delle  prove  del  trasmettitore  di  riserva  e  della
sorgente di energia di riserva eseguite  conformemente  alla  lettera
u), regola 10, capitolo IV della convenzione; 
 e) sulle navi munite di  autoallarme  radiotelegrafico,  i  dettagli
delle prove  eseguite  conformemente  alla  lettera  c),  regola  11,
capitolo IV della convenzione; 
 f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la  data  di
carica) prescritta dalla lettera j), regola  13,  capitolo  IV  della
convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma  per
quanto riguarda  i  trasmettitori  sistemati  sulle  imbarcazioni  di
salvataggio a motore; 
 g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la  data  di
carico) prescritta dalla lettera i), regola  14,  capitolo  IV  della
convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma  per
quanto  riguarda  il  trasmettitore  dell'apparecchio  portatile  per
natanti di salvataggio.