Art. 160 Giornale radiotelegrafico 1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nella cabina radiotelegrafica. 2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui inizia e cessa il servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di guardia, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica); c) dichiarazione giornaliera che la prescrizione della lettera g), regola 10, capitolo IV della convenzione e' stata osservata; d) dettagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite conformemente alla lettera u), regola 10, capitolo IV della convenzione; e) sulle navi munite di autoallarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove eseguite conformemente alla lettera c), regola 11, capitolo IV della convenzione; f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera j), regola 13, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda i trasmettitori sistemati sulle imbarcazioni di salvataggio a motore; g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carico) prescritta dalla lettera i), regola 14, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.