(Regolamento-art. 161)
                              Art. 161 
                      Giornale radiotelefonico 
 1. Il giornale  radiotelefonico  prescritto  dal  regolamento  delle
radiocomunicazioni per le navi  dotate  di  stazione  radiotelefonica
deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e  deve  essere
conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto. 
 2. Chiunque effettua il servizio di ascolto  conformemente  all'Art.
158 deve annotare nel giornale il suo nome e i dettagli di tutti  gli
avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo
servizio  di  guardia,  in  particolare  quelli  che  riguardano   la
sicurezza della vita umana in mare. 
 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: 
 a)   le   registrazioni    prescritte    dal    regolamento    delle
radiocomunicazioni; 
 b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della
nave dal porto e l'ora in cui ha  termine  tale  servizio  all'arrivo
della nave nel porto; 
 c) l'ora in cui e' interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di
tale interruzione, nonche' l'ora di ripresa del servizio stesso; 
 d) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la  data  di
carica) prescritta dalla lettera l), regola  16,  capitolo  IV  della
convenzione; 
 e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la  data  di
carica) prescritte dalla lettera i), regola  14,  capitolo  IV  della
convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma  per
quanto  riguarda  il  trasmettitore  dell'apparecchio  portatile  per
natanti di salvataggio.