Art. 161 Giornale radiotelefonico 1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelefonica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto. 2. Chiunque effettua il servizio di ascolto conformemente all'Art. 158 deve annotare nel giornale il suo nome e i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo servizio di guardia, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine tale servizio all'arrivo della nave nel porto; c) l'ora in cui e' interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonche' l'ora di ripresa del servizio stesso; d) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera l), regola 16, capitolo IV della convenzione; e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritte dalla lettera i), regola 14, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.