Art. 78. (Conoscenze e competenze) 1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee competenze e conoscenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Titolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.