(Allegato-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
                      (Conoscenze e competenze) 
 
  1. I membri del  personale  degli  intermediari,  ivi  inclusi  gli
agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del  Testo
Unico, possiedono idonee  competenze  e  conoscenze,  secondo  quanto
specificato dalle disposizioni del presente Titolo,  quando  prestano
la consulenza ai clienti in materia di investimenti o  forniscono  ai
clienti informazioni riguardanti  strumenti  finanziari,  servizi  di
investimento o servizi accessori.