Art. 79. (Requisiti necessari per fornire informazioni) 1. I membri del personale di cui all'articolo 78 forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attivita' elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario. 2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita' di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale. 3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale puo' essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita' di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea oppure attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 5. La formazione professionale: a) e' pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione; b) e' mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela; c) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attivita' oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti indicate nel comma 7. 6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere ne' superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione. 7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalita': videoconferenza, webinar e e-learning. I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattivita' dell'attivita' didattica, la tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti. 8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. 9. Il test di verifica: a) e' effettuato esclusivamente in aula ed e' composto da domande che, per numero e complessita', rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalita' ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonche' da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purche' appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi: a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni; b) degli enti appartenenti a una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; c) degli enti in possesso della certificazione di qualita' UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale; d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacita' di fornire informazioni ai clienti e' maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attivita'. Almeno la meta' di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attivita'. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso piu' intermediari.