(Allegato-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
           (Requisiti necessari per fornire informazioni) 
 
  1. I  membri  del  personale  di  cui  all'articolo  78  forniscono
informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di  un
servizio o di un'attivita' elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato
I  del  Testo  Unico,  trasmettono   direttamente   al   cliente   le
informazioni   riguardanti   strumenti   finanziari,    servizi    di
investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente  stesso  o
su iniziativa dell'intermediario. 
 
  2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale  di  cui
all'articolo 78 possiedono almeno uno tra  i  seguenti  requisiti  di
conoscenza e di esperienza: 
 
  a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di  cui  all'articolo  31
del Testo Unico o superamento dell'esame previsto  ai  fini  di  tale
iscrizione e, in entrambi i  casi,  almeno  sei  mesi  di  esperienza
professionale; 
 
  b) diploma di laurea, almeno triennale, in  discipline  economiche,
giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato  da  una
Universita'    riconosciuta    dal     Ministero     dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  o  titolo  di   studio   estero
equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale; 
 
  c) diploma di laurea, almeno triennale, in  discipline  diverse  da
quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita'
riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
Ricerca, o titolo di studio  estero  equipollente,  integrato  da  un
master post lauream in discipline economiche,  giuridiche,  bancarie,
assicurative o finanziarie, o da  una  certificazione  di  conoscenze
acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita'
di tipo regolatorio  in  una  giurisdizione  dell'Unione  europea,  e
almeno sei mesi di esperienza professionale; 
 
  d) diploma di laurea, almeno triennale, in  discipline  diverse  da
quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita'
riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1  anno  di
esperienza professionale; 
 
  e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni  di
esperienza professionale. 
 
  3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma  2  deve
essere  maturata  in  aree  professionali  attinenti   alle   materie
individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 
 
  4. Nei casi indicati  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  2,  il
requisito dell'esperienza professionale puo' essere dimezzato qualora
l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite  in
ambito economico-finanziario,  riconosciuta  per  finalita'  di  tipo
regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea  oppure  attesti
di avere acquisito, mediante una formazione professionale  specifica,
conoscenze teorico-pratiche nelle materie  individuate  al  punto  17
degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 
 
  5. La formazione professionale: 
 
  a) e' pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da  svolgere  e,
in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione; 
 
  b) e' mirata al  conseguimento  di  idonei  livelli  di  conoscenze
teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di
efficace e corretta comunicazione con la clientela; 
 
  c) consiste  nella  partecipazione,  nei  dodici  mesi  antecedenti
l'inizio dell'attivita' oppure durante  il  periodo  di  supervisione
previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non
inferiore  a  sessanta  ore,  svolti  in  aula  o  con  le  modalita'
equivalenti indicate nel comma 7. 
 
  6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore
giornaliere ne' superiore a  otto  ore  giornaliere  e  prevedono  un
numero  di   partecipanti   adeguato   a   garantire   l'effettivita'
dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche
del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione. 
 
  7. Ai fini del presente  regolamento,  si  considerano  equivalenti
all'aula i corsi di formazione svolti  esclusivamente  attraverso  le
seguenti modalita': videoconferenza, webinar e e-learning. 
 
  I  soggetti  che  effettuano  i  corsi  di  formazione  a  distanza
garantiscono   l'identificazione   dei   partecipanti,    l'effettiva
interattivita' dell'attivita' didattica, la tracciabilita' dei  tempi
di erogazione e di fruizione della  formazione  e  assicurano,  anche
attraverso adeguati controlli, l'effettiva e  continua  presenza  dei
partecipanti. 
 
  8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi  6  e  7  si
concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze
acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato al partecipante
un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi  dei
docenti, il numero di ore di partecipazione al corso,  gli  argomenti
trattati e l'esito positivo dello stesso. 
 
  9. Il test di verifica: 
 
  a) e' effettuato esclusivamente in aula ed e' composto  da  domande
che, per numero e complessita', rispondono a criteri di  adeguatezza,
pertinenza e proporzionalita' ai contenuti e alla durata del corso di
formazione o di aggiornamento; 
 
  b)  si  intende  superato  dai  candidati  che   abbiano   risposto
correttamente  almeno  al  sessanta  per  cento  (60%)  dei   quesiti
proposti. 
 
  10. I corsi di formazione professionale possono essere  organizzati
direttamente  dal  datore  di   lavoro,   nonche'   da   un   diverso
intermediario di cui all'articolo  78  o  da  un  ente  appositamente
costituito, purche' appartengano al medesimo  gruppo  del  datore  di
lavoro.  Qualora  non  vi  provvedano  direttamente,   essi   possono
avvalersi: 
 
  a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi,
creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni; 
 
  b) degli enti  appartenenti  a  una  Universita'  riconosciuta  dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; 
 
  c) degli enti in possesso della certificazione di qualita'  UNI  EN
ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO  29990:11,  UNI  9001:2015  o  di
altri sistemi di accreditamento  riconosciuti  a  livello  europeo  o
internazionale; 
 
  d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali  vigilati  dal
Ministero  della  Giustizia,  che   abbiano   comprovata   esperienza
formativa nelle materie di cui ai punti 17 e  18  degli  Orientamenti
AESFEM/2015/1886. 
 
  11. L'esperienza lavorativa idonea a  dimostrare  la  capacita'  di
fornire informazioni ai clienti e' maturata nel  decennio  precedente
l'inizio di tale  attivita'.  Almeno  la  meta'  di  tale  esperienza
lavorativa deve essere  maturata  nel  triennio  precedente  l'inizio
dell'attivita'. 
 
  Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale  si
sommano i periodi  di  esperienza  professionale  documentati,  anche
maturati presso piu' intermediari.